La massiccia decretazione d’urgenza avviata agli albori della pandemia da Covid-19, prosegue il suo iter. L’ultimo decreto legge, il n. 104 del 14 agosto 2020 (ribattezzato Decreto Agosto) ha introdotto, tra le altre cose, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti tributari già sospesi dal decreto Cura Italia prima, dal decreto Liquidità dopo e, da ultimo, dal decreto Rilancio.

In sostanza, si rinnova il calendario degli adempimenti fiscali già oggetto di proroghe e sospensioni da parte dei decreti legge intervenuti nei mesi scorsi.

Si ricorderà, infatti, che il primo provvedimento in materia di sospensione di versamenti tributari e contributivi era stato l’art. 18 del d.l. n. 23/2020 (decreto Liquidità), il quale aveva previsto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione, nel periodo aprile maggio 2020, dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a imposta sul valore aggiunto, ritenute alla fonte e trattenute all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, a condizione che si fosse verificata una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro), ovvero il 50% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50
milioni di euro).

Successivamente, gli articoli 126 e 127 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) avevano previsto che i versamenti già sospesi ad opera del summenzionato art. 18 del d.l. Liquidità – originariamente in scadenza entro il 30 giugno 2020- avrebbero potuto essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, o in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il predetto termine.

Ebbene, in virtù del protrarsi della situazione emergenziale, l’art. 97 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” -in vigore dal 15 agosto 2020- ha previsto che i versamenti di cui ai citati articoli 126 e 127 del decreto Rilancio possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020. Il restante 50%, invece, potrà essere versato mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. In ogni caso, non è possibile il rimborso delle somme già versate dal contribuente.

La sospensione in parola è rivolta alle seguenti categorie di soggetti:

  • esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, per i quali erano stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, relativi a ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • soggetti di cui all’art. 61 del d.l. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), ossia imprese turistico-ricettive e altri soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza, per i quali erano stati sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020  i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione degli stessi versamenti andava dal 2 marzo al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; relativamente a questi soggetti erano stati sospesi anche i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

La sospensione di ultima introduzione si applica, altresì, ai soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che abbiano intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

A cura di:

Giancarlo Marzo, Managing Partner di Marzo Associati,
Corrado Gallo, Partner di Marzo Associati