Trust imposte in misura fissa, due sentenze della Cassazione fanno chiarezza, stabilendo, che anche se trustee e disponente non sono la stessa persona, la tassazione in misura proporzionale deve avvenire soltanto allo scioglimento del trust

Cass. n.24153/2020 e 24154/2020 depositata il 30/10/2020

Per anni contribuenti e fisco si sono scontrati sulla corretta tassazione dei beni trasferiti nel Trust.

Il Trust di derivazione anglosassone costituisce un vincolo di destinazione, la stessa suprema Corte aveva espresso due orientamenti, se il Trustee e il disponente erano la stessa persona, la tassazione doveva essere effettuata in misura fissa, in caso difforme in misura percentuale.

In parole semplici, se Tizio (disponente) costituiva un Trust conferendo il proprio appartamento e il trustee (l’amministratore del Trust) era lui stesso la tassazione doveva avvenire in misura fissa, in caso contrario doveva avvenire in misura proporzionale.

La Cassazione ha chiarito che i Trust, indipendentemente dalla coincidenza personale tra trustee e disponente e per qualsiasi fine scontano le imposte in misura fissa e non sono soggette a tassazione proporzionale; per ogni tipologia di trust, sia esso auto-dichiarato, liquidatorio, trasparente o opaco, commerciale, da chiunque costituito e in qualunque configurazione possibile. La tassazione percentuale deve avvenire quando si realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile (con la liquidazione del Trust) e non meramente strumentale (con la costituzione dello stesso).

La tassazione proporzionale, dovrà effettuarsi soltanto nel momento di attuazione e compimento del negozio, ossia nel momento di effettivo trasferimento finale della ricchezza al beneficiario. In sostanza all’atto dello scioglimento del Trust

Secondo la Corte la tassazione in misura fissa si applica anche per l’istituzione e la dotazione del trust liquidatorio, nel quale il patrimonio solitamente di un’impresa viene vincolato al soddisfacimento di debiti attraverso la liquidazione dello stesso da parte del trustee.

In tal caso, la tassazione proporzionale colpirà gli atti traslativi propriamente detti, ovvero le cessioni che realizzano in concreto la liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il trust sia stato dotato.

L’elemento comune dei Trust  è l’effetto segregativo che si verifica perché i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal Settlor e col fine specifico di restare separati dai suoi averi (pena la mancanza di causa del trasferimento): effetto che si determina attraverso l’intestazione formale dei beni al trustee e l’attribuzione al medesimo di poteri gestori finalizzati alla realizzazione dello scopo, Mentre al beneficiario( se individuato) è attribuito solo un diritto di credito.

Secondo un indirizzo recentemente consolidatosi e prevalente in Cassazione che, il trasferimento ‘del bene dal “Settlor” al “Trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritraferimento ai beneficiari del “trust”: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.» (Cass. n. 975 del 17/01/2018); «Poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla I. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 10 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust”, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiano.» (Cass. n. 16699 del 21/06/2019); «In tema di “trust”, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del di. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla I. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.» (Cass. n. 19167 del 17/07/2019).

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Trust imposte in maniera fissa