Grandi novità per quanto riguarda l’attività dei professionisti e dei Centri di Assistenza Fiscale (Caf). Per ciò che concerne il tema spinoso delle maggiori imposte del contribuente, in caso di errori sul 740, non sorgerà responsabilità da parte di tali soggetti abilitati. A questi ultimi, tuttavia, si potrà applicare ad una sanzione nella misura del 30% della maggiore imposta accertata dalle istituzioni competenti. Sanzione, in ogni caso, che potrà essere ridotta quando avvenga una correzione spontanea. I professionisti ed i Caf hanno (con il consenso o meno del contribuente) la possibilità di trasmettere un 730 rettificato antecedentemente alla contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, dunque, di una vera e propria comunicazione dati rettificati. E’ quanto detta il Dl 4/19 in seguito ai ritocchi apportati con la conversione della legge 26/19. C’è da aggiungere, inoltre, che se il visto infedele derivi da condotte gravemente colpose o dolose da parte del cliente, la sanzione di cui sopra ricade esclusivamente sul contribuente stesso e non va a incidere sul professionista o Caf. Il Dl 4/19, quindi, va a rimodulare il sistema sanzionatorio per quanto riguarda l’infedele asseverazione o visto di conformità e cancella una delle norme più discusse (avendo sconvolto in maniera assolutamente non proporzionale la responsabilità per i debiti d’imposta verso l’erario da dichiarazione) per quanto riguarda l’operazione 730 precompilato. Si tratta di un vero e proprio ritorno al passato e, più nello specifico, al sistema antecedente al regime “ante precompilata”: per i tributi e gli interessi tornano ad essere responsabili esclusivamente i contribuenti. Rimane immutata, invece, la previsione normativa per cui i controlli formali in caso di 730 precompilato presentati per il tramite del professionista o del Caf saranno effettuati nei confronti dell’intermediario (articolo 36 ter del Dpr 600/73). Anche in questo caso spetterà sempre al contribuente il versamento delle maggiori imposte e dei relativi interessi maturati. Resta immutato anche ciò che riguarda il sistema di controlli relativi sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Ci riferiamo, ad esempio, a detrazioni per carichi di famiglia, detrazione degli interessi passivi “prima casa” sul mutuo ipotecario contratto per l’acquisto/costruzione e sulla verifica in merito al trasferimento della residenza del contribuente nel comune ove è situato l’immobile entro la tempistica prevista dall’articolo 15 del Tuir. Le sanzioni relative a tali detrazioni, deduzioni e agevolazioni, infatti, continueranno a gravare (in caso di imposta e sanzioni) direttamente in capo al contribuente.
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