L’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede la possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di inviare ai contribuenti dei questionari riguardanti dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti e di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con l’invito a consegnare gli stessi compilati e firmati. Tale disposto consente, in fase procedimentale, di chiarire le reciproche posizioni e evitare il contenzioso giudiziario. Con ordinanza n. 11608 del 3 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha sottolineato la rilevanza della collaborazione tra fisco e contribuente tanto da sanzionare l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.

La Corte di Cassazione, già con ordinanza n. 16548 del 22 giugno 2018, si era espressa sulla questione della inutilizzabilità della documentazione non prodotta dal contribuente su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, chiarendone i limiti. In particolare, i giudici affermano che è necessario che l’Ufficio, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse. La Corte, inoltre, richiama il principio di cui all’art. 6 della legge n. 212/2000 per il quale non può essere richiesta al contribuente alcuna documentazione o informazione già in possesso dell’amministrazione.

Unica deroga all’inutilizzabilità di quanto prodotto tardivamente è se ricorrono le condizioni previste dall’art. 32, comma 5, ossia depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri, e i registri non trasmessi, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile.

Se da un lato con tali pronunce emerge un importante incentivo al contraddittorio endoprocedimentale, anche in chiave deflattiva del contenzioso, dall’altro emerge un preoccupante vulnus alle tutele e ai diritti del contribuente. L’obbligatorietà del contraddittorio ricade esclusivamente su quest’ultimo e non anche sull’ufficio. La stessa Corte di Cassazione ha ritenuto e definito, in più occasioni, facoltativo il confronto preventivo a carico dell’amministrazione con conseguente mancato annullamento dell’accertamento non preceduto dallo stesso.