Requisiti di accesso

La legge di Bilancio per il 2019, n. 145 del 30/12/2018, è intervenuta sulla legge n. 190/2014, modificando, a favore dei contribuenti, il regime forfettario. Possono applicare il regime forfettario le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ad € 65.000 ovvero le persone fisiche che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione. A differenza del precedente regime forfettario tra i requisiti di accesso non rileva più l’ammontare dei beni strumentali posseduti né l’ammontare delle spese sostenute per il personale dipendente.

Imposta sostitutiva

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è il 15% o il 5% per l’anno di inizio di una nuova attività e per i quattro successivi. L’imposta sostitutiva assorbe l’IRPEF, le addizionali e l’IRAP.

Nuove attività

Le persone fisiche che iniziano una nuova attività d’impresa, arte e professione e che presumono di conseguire ricavi o percepire compensi non superiori ad € 65.000 su base annua e di rispettare le condizioni per l’applicazione del regime forfettario hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività. Per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i quattro successivi l’aliquota è ridotta al 5% a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 65.000.

Il mancato rispetto di uno solo dei requisiti non consente l’adozione dell’ulteriore riduzione di aliquota del 5% bensì l’applicazione di quella del 15%.

Possono accedere al regime forfettario ed applicare l’imposta sostitutiva del 5% anche i contribuenti che si avvalevano del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, laddove in possesso dei requisiti richiesti e per i soli periodi che residuano al completamento del quinquennio agevolato.

Le cause di esclusione

Non possono avvalersi del regime forfettario:

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Per quanto riguarda la causa di esclusione derivante dalle partecipazioni nei soggetti sopra richiamati è possibile accedere al regime forfettario quando la partecipazione venga ceduta prima dell’inizio del periodo di imposta di applicazione del regime forfettario.

A differenza del passato, sono ammessi al regime forfettario anche coloro che hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti l’importo di € 30.000.

  • stata, invece, prevista l’esclusione per i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Il vincolo dei due anni non riguarda i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Il superamento della soglia di € 65.000

Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti stabiliti per l’accesso o si verifica taluna delle cause di esclusione dal regime.

Accesso al regime forfettario

Possono accedere al regime forfettario i soggetti già in attività e coloro che iniziano una nuova attività. I soggetti già in attività non devono fare alcuna comunicazione preventiva di accesso al regime essendo il regime forfettario il loro regime naturale. I soggetti che iniziano una nuova attività possono avvalersi del regime forfettario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di presumere che nel corso dell’anno non supereranno la soglia di € 65.000

Durata

Il regime forfettario non è soggetto ad alcun limite temporale di permanenza.

Uscita dal regime forfettario

L’uscita dal regime forfettario può avvenire su base volontaria perché il contribuente non ha più convenienza a rimanere nel regime forfettario oppure può essere causata dal ricorrere di una delle cause ostative al regime o dal superamento della soglia di € 65.000.

La determinazione del reddito

Il regime forfettario prevede che il reddito venga determinato attraverso l’applicazione ai ricavi o compensi di un coefficiente di redditività stabilito dalla legge. Al reddito così determinato verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%. Ai fini della determinazione del reddito non rilevano i costi sostenuti durante il periodo di imposta di permanenza nel regime.

Semplificazioni fiscali e contabili

Per i contribuenti che accedono al regime forfettario è previsto:

  • che non possono operare deduzioni e detrazioni d’imposta. Sono, invece, ammessi in deduzione gli oneri previdenziali eventualmente pagati;
  • che i compensi o i ricavi non sono soggetti a ritenuta d’acconto;
  • l’esonero dall’applicazione dell’IVA;
  • l’esonero della tenuta delle scritture contabili, dagli obblighi IVA e dalla presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni ai fini IVA;
  • l’esonero dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche.