- Mia figlia ha acquistato un immobile e ad aprile ha aperto la CILA per lavori di ristrutturazione attualmente in corso; vorrei sapere se, per avere il 50% di detrazione IRPEF occorre il visto di conformità o asseverazione per poterne usufruire. Per quanto riguarda l’anno 2022 la detrazione resterà al 50%? È necessario un preventivo firmato della Ditta che si occupa dei lavori?
Non sono richiesti il visto di conformità e l’asseverazione delle spese, per le comunicazioni di opzione inviate entro l’11 novembre 2021 relative alle detrazioni diverse dal Superbonus
Dal quesito mi sembra di capire, che non si tratta di usufruire del bonus 110%, ma soltanto della detrazione per lavori ante 11/11/2021, in questo caso non è necessario, né il visto, né l’asseverazione, nè tanto meno la congruità. Dal 12/11/2021 sarà necessario, visto, asseverazione e congruità.
È stata prevista la proroga anche per il 2022 per la detrazione del 50%, salvo modifiche in sede di conversione.
Non è necessario un preventivo, ma è buona norma ad probationem fare un contratto di appalto con specificato, lavori, prezzo e tempi.
Indispensabile fare bonifici con il codice fiscale dell’appaltatore (bonifici parlanti).
Il decreto antifrode, ha introdotto, per i bonus diversi dal 110%, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e della redazione dell’asseverazione della congruità delle spese, per le comunicazioni di esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 12 novembre, data di entrata in vigore del Decreto Legge, ora in corso di conversione.
L’agenzia delle entrate nei propri FAQ ha sostenuto che Esclusione dal visto di conformità e dall’asseverazione della congruità dei costi per le spese sostenute entro 11 novembre 2021 anche se la comunicazione di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura non sono state inviate entro tale data. Per i bonus diversi dal 110%, in base al principio di tutela dell’affidamento dei contribuenti in buona fede, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo di apporre il visto di conformità e di asseverare le spese non ricorre nel caso in cui il contribuente, alla data dell’11 novembre (quindi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 157/2021), abbia già ricevuto e pagato le fatture ai fornitori ed abbia stipulato i relativi accordi ai fini dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, senza però trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
A tal fine è in corso di predisposizione l’aggiornamento delle procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate che avverrà entro il 26 novembre p.v.
È inoltre precisato che non sono richiesti il visto di conformità e l’asseverazione delle spese, per le comunicazioni di opzione inviate entro l’11 novembre 2021 relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento.
- Volendo acquistare porte ed infissi con il 50% di sconto in fattura occorre sempre il visto di conformità, ma chi lo deve rilasciare?
Dopo 11/11/2021 Il visto di conformità diventa obbligatorio per Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Facciate. Il visto di conformità viene rilasciato da professionisti abilitati (dott. comm…)
- Volendo il condominio accedere al Bonus 110%, le è possibile usufruire di più bonus in contemporanea?
Quanto invece alla possibilità di utilizzare bonus diversi per interventi diversi, ad esempio Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus, ma anche Ristrutturazioni e Superbonus, con la circolare 24/2020 l’Agenzia ha dato il via libera alle cumulabilità delle detrazioni, ovviamente su spese diverse.
- Volevo porre il seguente quesito: “ad oggi, gli ulteriori adempimenti previsti dal Decreto Antifrodi (asseverazione congruità delle spese + visto di conformità) sono da intendersi quali spese detraibili/scontabili/cedibili anche in relazione ai bonus ordinari? “Ad oggi non ho trovato alcun chiarimento ufficiale a riguardo.
Dalla lettura della norma, dopo l’11/11/2021 sarà obbligatorio per qualsiasi bonus. L’obbligo del visto di conformità per le spese relative a interventi rientranti nel superbonus è esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 2021, sulle novità del decreto Controlli. L’Agenzia ha specificato che le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità sono detraibili anche se il contribuente fruisce del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
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