Il cosiddetto Decreto Milleproroghe è stato convertito in legge n. 8 del 28/02/20 (G.U. n. 51 del 29-02-2020) conservando le novità relative al Codice della Crisi. La norma è entrata in vigore lo scorso 1 marzo 2020. Il testo normativo ha seguito un importante iter istituzionale con l’approvazione in sede preliminare (su proposta di Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia) del Consiglio dei Ministri delle modifiche integrative e correttive al decreto legislativo 4/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ) ed al Milleproroghe (Ddl. di conversione del DL 162/2019). Successivamente vi è stata l’approvazione, con fiducia, della Camera dei Deputati e, infine, del Senato.

Soffermiamoci, ora, sull’obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore (ai sensi dell’art. 379 CCII) scaduto lo scorso 16/12/2019. Il Decreto Milleproproghe, tuttavia, prevede un rinvio aggiuntivo del termine di sei mesi. Proprio per tali ragioni le aziende avranno tempo per adeguarsi alla normativa fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019. Bisogna tenere in considerazione, infatti, che il legislatore ha modificato l’articolo 379 comma terzo CCII. Una variazione che stabilisce, in sostanza, che la nomina degli organi di controllo o del revisione debba essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2019 la quale è stabilita (art. 2364, secondo comma c.c.) in centoventi o centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dell’impresa. La modifica si è ritenuta necessaria in seguito, fra l’altro, alle polemiche sollevate da Confindustria e dal CNDCEC relative alla non sufficiente coerenza della previsione normativa la quale prevedeva la nomina degli organi in questione negli ultimi giorni dell’esercizio 2019.

Il termine di nomina, quindi, è slittato al 29 aprile 2020 e si estende fino al 28 giugno 2020 nell’eventualità di rinvio dei termini di approvazione e ex art. 2364 comma 2 secondo periodo c.c..

L’intervento posto dal legislatore, seppur sia risultato in sostanza corretto, apre anche a nuovi scenari critici. Viene a crearsi, innanzitutto, una disparità fra le aziende che non hanno tempestivamente adempiuto all’obbligo di nomina e le aziende che, invece, si erano già correttamente adeguate. Il revisore già nominato, fra l’altro, potrebbe (come previsto dall’art. 4 comma 1 lett. i) essere revocato dall’incarico. La norma in analisi, infatti, prevede “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge” come giusta causa di revoca.